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Articolo 250 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale

Dispositivo dell'art. 250 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione.

2. Il ricorso per la risoluzione deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.

3. Il procedimento è regolato dall'articolo 41. Ad esso è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante.

4. La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 237, comma 2. La sentenza è reclamabile ai sensi dell'articolo 51.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore.

6. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 240, comma 5, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.

Spiegazione dell'art. 250 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma individua i presupposti affinché possa essere pronunciata la risoluzione del concordato preventivo omologato, su richiesta dei creditori. In ogni caso, la risoluzione non può essere pronunciata quando la proposta preveda l'assunzione degli obblighi concordatari da parte di un creditore o di un terzo, con immediata liberazione del debitore, nemmeno su iniziativa del creditore nei cui confronti l'assuntore non abbia assunto alcun obbligo.

La risoluzione, così come l'annullamento (art. 251), se pronunciata determina la caducazione retroattiva degli effetti derivanti dall'omologazione del concordato.
Sul piano processuale, poi, la risoluzione autorizza il Tribunale a disporre contestualmente la ri-apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Il presupposto della risoluzione, a differenza dell'annullamento, consiste nell'inadempimento o nell'inesatto adempimento della proposta. Non è qui replicata la condizione per cui non possa trattarsi di inadempimento di scarsa importanza.

Il ricorso può essere presentato al Tribunale entro il termine ultimo di un anno dall'ultimo atto di esecuzione della proposta.

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