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Articolo 233 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Casi di chiusura

Dispositivo dell'art. 233 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Salvo quanto disposto per il caso di concordato, la procedura di liquidazione giudiziale si chiude:

  1. a) se nel termine stabilito nella sentenza con cui è stata dichiarata aperta la procedura non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
  2. b) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;
  3. c) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
  4. d) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130.

2. In caso di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale di società di capitali, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), il curatore convoca l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti il venti per cento del capitale sociale. Nei casi di chiusura di cui al comma 1, lettere c) e d), ove si tratti di procedura di liquidazione giudiziale di società e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 234, comma 6, secondo periodo, il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.

3. La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale della società nei casi di cui alle lettere a) e b) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 256, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale come imprenditore individuale.

Spiegazione dell'art. 233 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La chiusura determina la cessazione della procedura di liquidazione giudiziale.

La chiusura si determina in questi casi:
  • mancata presentazione di domande di ammissione al passivo entro il termine fissato per il deposito tempestivo delle domande di ammissione al passivo (termine: 30 giorni prima dell'udienza di verifica); la mancata presentazione delle domande non comporta invece la revoca dello stato di insolvenza. All'ipotesi di mancata presentazione delle domande vanno peraltro equiparate quelle di mancato accoglimento delle domande presentate; ritiro, prima dell'adunanza, di tutte le domande già presentate per tempo; successiva rinuncia all'insinuazione di tutti i creditori già ammessi al passivo.
  • estinzione di tutti i debiti e delle spese della procedura, anche prima della ripartizione finale dell'attivo: il caso in esame si realizza quando tutto il passivo che deve essere soddisfatto viene estinto per intero, mediante pagamenti compiuti nel corso della procedura o al di fuori della stessa (per intervento di terzi), o per qualsiasi altra causa estintiva delle obbligazioni;
  • esaurimento della ripartizione finale: si realizza con la conclusione naturale della procedura e ricorre quando è stato distribuito fra i creditori tutto quanto vi era da distribuire; ciò si realizza con l'acquisizione e liquidazione di tutto quanto è stato appreso o recuperato (attraverso azioni revocatorie, azioni recuperatorie ecc.), e la constatazione dell'impossibilità di ulteriori acquisizioni;
  • insufficienza di attivo tale da non consentire il soddisfacimento dei creditori: ossia quando la procedura non è utile per i creditori, essendo stato accertato che la sua prosecuzione non consente di soddisfare i creditori concorsuali né i crediti prededucibili e le spese.
Il comma 2° regola gli effetti della chiusura della liquidazione giudiziale delle società di capitali.
Nei casi di chiusura della liquidazione giudiziale per avvenuta ripartizione finale dell'attivo o per mancanza o insufficienza di attivo, il curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Nelle ipotesi, invece, di chiusura per mancanza di domande di ammissione al passivo o di soddisfazione integrale dei creditori, la società può riprendere la sua attività.

Il comma 3° prevede infine la chiusura della liquidazione giudiziale delle società con soci illimitatamente responsabili, ai quali viene esteso il fallimento: la chiusura della procedura sociale, nei primi due casi elencati sopra, comporta anche la chiusura delle procedure aperte nei confronti singoli soci.

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