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Articolo 271 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Concorso di procedure

Dispositivo dell'art. 271 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1)Se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori il debitore, entro la prima udienza, può presentare domanda di accesso a una procedura di cui al titolo IV, capo II, con la documentazione prevista dagli articoli 67, comma 2, o 76, comma 2, o chiedere un termine per presentarla. In caso di richiesta del termine il giudice lo assegna in misura non superiore a sessanta giorni, prorogabile, su istanza del debitore e in presenza di giustificati motivi, fino a ulteriori sessanta giorni.

2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e il giudice, su domanda del debitore, può concedere le misure previste dall'articolo 70, comma 4, o dall'articolo 78, comma 2, lettera d). Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia presentato la domanda, oppure in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al titolo IV, capo II, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2.

Note

(1) Articolo sostituito dall'art. 41, comma 4 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Spiegazione dell'art. 271 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La disposizione è volta a regolare i casi di possibile concorso tra la domanda di apertura della liquidazione controllata, presentata dal creditore o dal PM, e la domanda di accesso alle procedure di concordato minore o di ristrutturazione dei debiti del consumatore, successivamente presentata dal debitore. L'introduzione di una siffatta norma di coordinamento si è resa necessaria alla luce della estensione ai creditori ed al pubblico ministero della legittimazione attiva alla presentazione del ricorso (se fosse legittimato il solo debitore - così come disponeva la L. 3/2012 - non vi sarebbe alcuna esigenza di operare un coordinamento).
Nel caso appena descritto, il Tribunale deve necessariamente assegnare al debitore un termine perentorio per l'integrazione della domanda, in pendenza del quale non è possibile pronunciare l'apertura della liquidazione controllata. Non è del tutto chiaro, tuttavia, che cosa il legislatore abbia inteso per "integrazione della domanda": secondo l'opinione preferibile, da tale riferimento potrebbe trarsi una implicita conferma circa l'ammissibilità di una domanda prenotativa (in bianco) anche in relazione alle procedure alternative alla liquidazione controllata, derivandone che la funzione del termine assegnato al debitore sarebbe quella di consentirgli una ponderata e ragionata articolazione del piano e della proposta.

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