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Articolo 76 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Presentazione della domanda e attivitą dell'OCC

Dispositivo dell'art. 76 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. La domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato, individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202.

2. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:

  1. a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
  2. b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  3. c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  4. d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
  5. e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
  6. f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
  7. g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.

Spiegazione dell'art. 76 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Analogamente a quanto previsto per la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la norma prescrive che il ricorso del debitore debba essere presentato dal debitore tramite un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) costituito nel medesimo circondario del Tribunale territorialmente competente.

Al ricorso, che deve essere corredato della documentazione indicata al primo comma dell'art. 75, deve essere allegata una apposita relazione dell'OCC, mediante la quale l'organismo deve dar conto al tribunale:
  1. delle cause della crisi e della diligenza prestata dal debitore nell'assumere le proprie obbligazioni
  2. delle motivazioni che impediscono al debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni
  3. dell'esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori
  4. della completezza ed attendibilità della documentazione presentata dal debitore unitamente alla domanda
  5. della fattibilità del piano e della convenienza della proposta rispetto alla liquidazione controllata
  6. dei costi della procedura
  7. delle modalità, del livello e delle tempistiche di soddisfacimento dei creditori
  8. della corretta formazione delle classi
  9. della diligenza prestata dai creditori finanziari nel concedere credito al debitore (co. 3)

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