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Articolo 177 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Locazione finanziaria

Dispositivo dell'art. 177 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. In caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio dell'utilizzatore, quando il curatore decide di sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria a norma dell'articolo 172, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale, determinato ai sensi dell'articolo 97, comma 12, primo periodo; per le somme già riscosse si applica l'articolo 166, comma 3, lettera a).

2. Il concedente ha diritto di insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene secondo la stima disposta dal giudice delegato.

3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di società autorizzata alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue. L'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.

Ratio Legis

La norma regola gli effetti derivanti dallo scioglimento de contratto di locazione finanziaria, prefiggendosi lo scopo di evitare ingiusti arricchimenti, che si determinerebbero se l'impresa potesse trattenere quanto ricevuto, insinuarsi al passivo, e allo stesso tempo vendere il bene a terzi.

Spiegazione dell'art. 177 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

L'articolo in esame regola le conseguenze derivanti dallo scioglimento del contratto di locazione finanziaria, confermando il diritto del concedente di ottenere la restituzione del bene con l'obbligo di versare alla curatela la differenza tra la somma ricavata dalla vendita e il credito residuo, calcolando per quest'ultimo la sola parte afferente al capitale, con le modalità indicate per il concordato preventivo (per affinità di disciplina).
Il concedente ha quindi il diritto di riottenere la restituzione del bene, e a ciò corrisponde, contemporaneamente, il diritto della procedura concorsuale di vedersi restituita la differenza (eventuale) positiva tra quanto ricavato dall'impresa di leasing mediante la vendita o altra collocazione del bene ed il residuo credito capitale della stessa concedente.




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