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Articolo 170 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia

Dispositivo dell'art. 170 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.

2. Quando alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso(1)(2).

Note

(1) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 20, comma 2, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.
(2) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 31, comma 2 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Ratio Legis

La ratio della norma è di assicurare certezza e stabilità ai rapporti giuridici.

Spiegazione dell'art. 170 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La disposizione prevede che le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella sezione in questione del c.c.i. non possono essere promosse dal curatore:
  • una volta che siano decorsi 3 anni dall'apertura della liquidazione giudiziale,
  • e comunque si prescrivono decorsi 5 anni dal compimento dell'atto.
La norma rende evidente l'operatività di un doppio termine. I due termini dovrebbero essere distinti, giacché quello triennale di decadenza e quello quinquennale di prescrizione.

Il doppio termine, che potrebbe ritenersi superfluo o inutile posto che la sommatoria del termine triennale al più lungo «periodo sospetto» biennale già condurrebbe ad un meccanismo di preclusione quinquennale, trova spiegazione nella presenza del meccanismo di consecutio.
Il termine quinquennale è preordinato ad evitare che l'anticipazione del periodo sospetto legata alla presentazione della domanda di accesso alla procedura concorsuale, sommata alla decorrenza del termine decadenziale di tre anni dalla data di apertura della l.g., si traduca in un'eccessiva espansione dell'arco temporale in cui risulta possibile la revocabilità dell'atto; ed invece fissa uno sbarramento volto a definire l'atto revocabile decorso il quinquennio dal suo compimento.

La disposizione si applica non solo alle azioni revocatorie ma anche alle azioni di inefficacia.

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