Gli atti indicati dall'art. 166 c.c.i. posti in essere tra coniugi, parti di un'unione civile o conviventi di fatto, nel periodo in cui il debitore esercitava un'impresa, e quelli a titolo gratuito compiuti tra gli stessi soggetti più di due anni prima della data di deposito della domanda seguita dall'apertura della liquidazione giudiziale, ma nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa, sono revocati se il coniuge o la parte di un'unione civile o il convivente di fatto non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del debitore.
La disposizione dispone un'estensione del periodo sospetto all'intero arco temporale dell'esercizio dell'impresa da parte del membro dell'unione familiare assoggettato a liquidazione giudiziale; l'estensione temporale riguarda tanto gli atti a titolo oneroso quanto quelli a titolo gratuito. Per questi ultimi continua ad operare il limite temporale del biennio anteriore alla data di deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, in ragione dell'operatività, per il biennio, dell'inefficacia ex art. 163 c.c.i.i.
In secondo luogo la norma stabilisce una presunzione iuris tantum della scientia decoctionis in capo all'altro membro dell'unione familiare del coniuge senza distinzione di sorta tra tipologie di atti, presumendo la partecipazione costante del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto alle attività lesive della par condicio creditorum realizzate all'imprenditore poi assoggettato a liquidazione giudiziale.