La norma riprende il contenuto del vecchio art. 64 l. fall.
La norma regola un'ipotesi di inefficacia ex lege dell'atto, subordinata alla presenza del presupposto dell'esistenza dell'atto a titolo gratuito e del suo compimento nel periodo sospetto.
Quanto alla posizione dei terzi che acquistino dal soggetto a cui favore l'imprenditore soggetto a liquidazione giudiziale ha posto in essere l'atto gratuito, l'acquisto del terzo subacquirente a titolo oneroso resta salvo se questi sia stato in buona fede al momento dell'acquisto, applicandosi analogicamente la regola dell'art. 2901, comma 4°, c.c.; per contro l'acquisto del terzo subacquirente a titolo gratuito deve ritenersi anch'esso travolto con obbligo per il subacquirente stesso di restituire il bene. Il tutto fatti salvi gli effetti della trascrizione dell'atto, se effettuata anteriormente alla sentenza che ha aperto la liquidazione.
L'azione di inefficacia di cui si discute appartiene alla titolarità esclusiva del curatore e ha natura dichiarativa, perciò, non è soggetta a prescrizione
La disposizione prevede anche delle ipotesi di esenzione dalla declaratoria di inefficacia, la cui operatività è subordinata al parametro della proporzionalità tra l'attribuzione patrimoniale ed il patrimonio del donante, secondo alcuni da valutarsi come patrimonio al netto di tutte le passività: trattasi dei regali d'uso e degli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità.
Il secondo comma ripropone la «revocatoria semplificata»: nel caso dei beni soggetti a meccanismi di pubblicità, l'acquisizione avviene mediante trascrizione della sentenza che apre la liquidazione giudiziale, rimettendo al terzo (o agli altri interessati) l'onere di contestare tale acquisizione mediante la proposizione di reclamo ex art. 133. Il meccanismo «tradizionale» di proposizione dell'azione di inefficacia resta limitato ai soli beni non assoggettati a regimi di pubblicità.
La novità insita nel comma 2° è data dal fatto che i beni oggetto degli atti a titolo gratuito sono acquisiti in automatico al patrimonio della liquidazione giudiziale tramite la trascrizione della sentenza dichiarativa, senza che vi sia più necessità di incardinare un giudizio che conduca alla declaratoria di inefficacia.