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Articolo 356 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Elenco dei soggetti incaricati dall'autoritą giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti

Dispositivo dell'art. 356 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. È istituito presso il Ministero della giustizia un elenco dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nell'ambito degli strumenti e delle procedure disciplinati dal codice della crisi e dell'insolvenza, o che possono essere incaricati dall'impresa quali professionisti indipendenti. Nella domanda di iscrizione può essere indicata la funzione, o le funzioni, che il richiedente intende svolgere. Il Ministero della Giustizia esercita la vigilanza sull'attività degli iscritti all'elenco, nel rispetto delle competenze attribuite agli Ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti(2).

2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro, non si applicano le lettere c) e d) dell'articolo 4, comma 5, del predetto decreto n. 202 del 2014 e la durata dei corsi di cui alla lettera b), del medesimo decreto è di quaranta ore. Per l'iscrizione è altresì necessaria un'autocertificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso di una adeguata esperienza maturata non oltre l'ultimo quinquennio svolgendo attività professionale quale attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale, in proprio o in collaborazione con professionisti iscritti all'elenco. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione un aggiornamento biennale, acquisito mediante partecipazione a corsi o convegni organizzati da ordini professionali o da un'università pubblica o privata o in collaborazione con i medesimi enti. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dell'aggiornamento biennale è di diciotto ore. Gli ordini professionali possono stabilire criteri di equipollenza tra l'aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale continua. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'art. 358, comma 1, lett. b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato(1)(2).

3. Costituisce requisito per l'iscrizione all'elenco il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità(2):

  1. a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  2. b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  3. c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
  4. 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  5. 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice;
  6. 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  7. 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
  8. d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.

Note

(1) Comma modificato dall'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 e, successivamente, dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 50, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 356, comma 1; (con l'art. 50, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 356, comma 2; (con l'art. 50, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 356, comma 3, alinea; (con l'art. 50, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 356, rubrica.

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