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Articolo 105 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Operazioni e relazione del commissario

Dispositivo dell'art. 105 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione è trasmessa al pubblico ministero.

2. Nella relazione il commissario illustra le utilità che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.

3. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione integrativa è trasmessa al pubblico ministero.

4. La relazione integrativa contiene la comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.

5. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. Essa è comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto ed è trasmessa al pubblico ministero(1).

Note

(1) I commi 1, 3 e 5 sono stati modificati dall'art. 16, comma 1, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

Spiegazione dell'art. 105 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Nelle fasi preliminari al voto, il commissario giudiziale è tenuto a redigere l'inventario dei beni del debitore e, soprattutto, una relazione particolareggiata che illustri:
  1. le cause della crisi
  2. la condotta del debitore e la diligenza da questi prestata nell'assunzione delle obbligazioni
  3. i termini della proposta formulata dal debitore e di eventuali proposte concorrenti
  4. le utilità che potrebbero essere apportate da azioni risarcitorie e revocatorie, in un'eventuale liquidazione giudiziale
Nel caso in cui siano state formulate proposte concorrenti la relazione dovrà inoltre contenere una parte dedicata alla comparazione delle diverse proposte presentate.

Tale relazione particolareggiata è volta ad informare i creditori ammessi al voto (cui va comunicata entro quarantacinque giorni prima del termine iniziale delle votazioni), affinché questi possano esprimere un voto consapevole ed informato sulla proposta del debitore e sulle proposte concorrenti.

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