La norma regola il fenomeno della c.d.
consecuzione di procedure. La revoca dell'omologazione del concordato minore
non legittima di per sè il giudice a pronunciare d'ufficio l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni. Pertanto, in caso di revoca del piano, di norma solo il debitore può chiedere la
conversione della procedura in
liquidazione controllata. Qualora però la revoca sia dipesa dalla commissione di
atti in frode ai creditori o da
inadempimento del piano, la legittimazione attiva spetta anche ai
creditori e al
Pubblico Ministero.
Va notato che la Cassazione ha precisato, sebbene con riferimento alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, che l'istanza di conversione può essere presentata dal debitore
solo ed esclusivamente in caso di revoca dell'omologazione, non anche in quello distinto di
mancata omologazione del piano (Cass. 22/9/2022, n. 28013).