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Articolo 83 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Conversione in procedura liquidatoria

Dispositivo dell'art. 83 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. In ogni caso di revoca il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.

2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.

3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.

Spiegazione dell'art. 83 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma regola il fenomeno della c.d. consecuzione di procedure. La revoca dell'omologazione del concordato minore non legittima di per sè il giudice a pronunciare d'ufficio l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni. Pertanto, in caso di revoca del piano, di norma solo il debitore può chiedere la conversione della procedura in liquidazione controllata. Qualora però la revoca sia dipesa dalla commissione di atti in frode ai creditori o da inadempimento del piano, la legittimazione attiva spetta anche ai creditori e al Pubblico Ministero.
Va notato che la Cassazione ha precisato, sebbene con riferimento alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, che l'istanza di conversione può essere presentata dal debitore solo ed esclusivamente in caso di revoca dell'omologazione, non anche in quello distinto di mancata omologazione del piano (Cass. 22/9/2022, n. 28013).

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