Cass. civ. n. 8048/2006
In tema di riparto di competenza tra giudice ordinario e tribunale regionale della acque pubbliche, devono ritenersi appartenenti alla competenza del giudice specializzato tutte le questioni che incidano, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque, segnatamente quelle di carattere tecnico relative alla distribuzione e all'uso delle acque pubbliche e al diritto di derivazione o utilizzazione dell'utenza nei confronti della P.A.. Non rientra, quindi, nella competenza del giudice specializzato la controversia nella quale, senza mettere in discussione gli interessi pubblici connessi al regime delle acque, il soggetto privato, proprietario di un fondo, contenda con il proprietario del fondo limitrofo, circa il suo diritto di attingimento d'acqua per scopi irrigui, dal pozzo insistente sul terreno dell'altro e sui danni subiti a seguito della disattivazione dell'impianto e delle attrezzature di presa d'acqua. (Regola competenza).
Cass. civ. n. 8313/1990
Il proprietario del fondo servente, il quale ometta di compiere le prestazioni accessorie necessarie per l'esercizio della servita da parte del titolare del fondo dominante, in violazione dell'obbligo impostogli dall'atto costitutivo o dalla legge, è responsabile non di un fatto illecito per inosservanza del generico obbligo del neminem laedere, bensì d'inadempimento della prestazione inerente al rapporto obbligatorio propter rem, meramente accessorio rispetto al contenuto della servita prediale: conseguentemente, l'azione di risarcimento del danno per la mancata esecuzione di tali prestazioni è soggetta alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2947 c.c.
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L'obbligo del proprietario del fondo servente di eseguire le opere necessarie per l'esercizio di una servita di presa o di derivazione di acqua, previsto dall'art. 1091 c.c., sussiste anche con riferimento alla servitù di utilizzazione della quota di acqua proveniente da una sorgente esistente nel fondo servente che è superflua per la sua coltivazione, in quanto anche con riferimento a tale tipo di servitù opera il fondamento logico della disposizione, che è quello di evitare l'ingerenza di terzi nel fondo servente.
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Per la costituzione per usucapione della servitù di presa o di derivazione di acqua non è richiesto che il proprietario del fondo servente, a norma dell'art. 1091 c.c., abbia provveduto alla esecuzione delle opere necessarie all'esercizio della servitù durante il tempo necessario per l'usucapione, trattandosi di una obbligazione propter rem che sorge a carico del detto proprietario con la costituzione della servita, di cui forma un accessorio, prescindendo dalla sua costituzione in mora.