(massima n. 1)
In tema di riparto di competenza tra giudice ordinario e tribunale regionale della acque pubbliche, devono ritenersi appartenenti alla competenza del giudice specializzato tutte le questioni che incidano, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque, segnatamente quelle di carattere tecnico relative alla distribuzione e all'uso delle acque pubbliche e al diritto di derivazione o utilizzazione dell'utenza nei confronti della P.A.. Non rientra, quindi, nella competenza del giudice specializzato la controversia nella quale, senza mettere in discussione gli interessi pubblici connessi al regime delle acque, il soggetto privato, proprietario di un fondo, contenda con il proprietario del fondo limitrofo, circa il suo diritto di attingimento d'acqua per scopi irrigui, dal pozzo insistente sul terreno dell'altro e sui danni subiti a seguito della disattivazione dell'impianto e delle attrezzature di presa d'acqua. (Regola competenza).