Onere del proprietario del fondo dominante di manutenzione del canale derivatore
La disposizione non è, come potrebbe sembrare, una conseguenza del principio
servitus in faciendo consistere nequit, per cui il contenuto in sé della servitù non può consistere in una prestazione attiva da parte del proprietario del fondo servente, diversa dal semplice
pati o atteggiamento di tolleranza che egli ha l'obbligo di tenere di fronte all'intromissione del
dominus servitutis nel suo fondo; ma è piuttosto una conseguenza del principio che
le servitù devono essere esercitate nel modo (che vuole dire anche con quella diligenza ed accortezza) che sia per riuscire
meno gravoso al fondo servente.
Questo dovere che fa carico al proprietario del fondo dominante, determina il diritto antitetico nel proprietario del fondo servente. La disposizione dell'art. 1090 è una espressione concreta di tale diritto: il proprietario del fondo servente può, se l'altro non vi provveda spontaneamente, costringere il
dominus servitutis a mantenere convenientemente spurgato il canale destinato al deflusso delle acque e a tenerne le sponde in buono stato di manutenzione.
a) Presupposto di ciò non è peraltro la preesistenza di uno specifico dovere di cura del canale stesso e delle sue sponde, da parte del proprietario del fondo dominante, ma il
danno che l'incuria potrebbe recare al fondo servente. Perciò la presenza e il pericolo del danno sarà pure il criterio alla stregua del quale si potrà valutare la fondatezza sostanziale dell'azione.
b) Ma la norma ha anche un
limite di applicazione che deve essere tenuto presente: ed è che il dovere incombente al proprietario del fondo dominante concerne il canale e le sponde dal punto in cui gli è fatta la consegna dell'acqua da parte del concedente. Dall'origine dell'acqua fino al punto di consegna agli utenti, un dovere analogo incombe al concedente, e trova applicazione il susseguente
art. 1091 del c.c..