(massima n. 1)
Il proprietario del fondo servente, il quale ometta di compiere le prestazioni accessorie necessarie per l'esercizio della servita da parte del titolare del fondo dominante, in violazione dell'obbligo impostogli dall'atto costitutivo o dalla legge, è responsabile non di un fatto illecito per inosservanza del generico obbligo del neminem laedere, bensì d'inadempimento della prestazione inerente al rapporto obbligatorio propter rem, meramente accessorio rispetto al contenuto della servita prediale: conseguentemente, l'azione di risarcimento del danno per la mancata esecuzione di tali prestazioni è soggetta alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2947 c.c.