(massima n. 1)
In ipotesi di alterazioni dei luoghi compiute dal titolare di una servitł prediale e tali da concretare vere e proprie turbative o molestie in pregiudizio al proprietario del fondo servente, la tutela di questi non si esercita mediante l'actio negatoria servitutis, ma facendo ricorso ai rimedi di cui all'art. 1063 o 1067, o sussistendone le condizioni, ai rimedi di natura possessoria.