(massima n. 2)
La cessazione della rappresentanza, prevista dall'art. 299 del codice di procedura civile come causa interruttiva del processo riguarda esclusivamente l'ipotesi di rappresentanza legale, conferita direttamente da una disposizione di legge e, quindi, non č riferibile alla rappresentanza volontaria, nascente da mandato. In tal caso la costituzione in giudizio per mezzo di rappresentante non osta a che la qualitą di parte e la legittimazione primaria sostanziale e processuale spettino al mandante rappresentato, con la conseguenza che l'estinzione del mandato, se fa venir meno la legittimazione secondaria del mandatario rappresentante, non incide sulla posizione della parte nel processo, la quale continua ad essere costituita, né sulla validitą ed efficacia della procura ad litem originariamente conferita al difensore dal mandatario.