(massima n. 1)
L'art. 2939 c.c. configura due ipotesi di legittimazione all'azione di prescrizione da parte di persona diversa dal debitore: a) quella dei creditori della parte, i quali possono, surrogandosi alla parte medesima, opporre al terzo creditore la detta eccezione, con l'effetto sostanziale di estinguere il credito di quest'ultimo, e di conservare così la loro garanzia patrimoniale sui beni della parte; b) quella di chiunque ha interesse ad evitare un qualsivoglia effetto pregiudizievole dalla mancata eccezione della prescrizione. In entrambe le ipotesi trattasi di legittimazione surrogatoria, esercitabile nei limiti di consistenza dell'interesse del legittimato, onde: a) i creditori non possono, opponendo la prescrizione, estinguere il credito del terzo, nei confronti della parte debitrice, nella porzione eccedente i limiti quantitativi del loro credito; b) gli altri interessati ottengono, attraverso l'eccezione di prescrizione, di estinguere la pretesa creditoria del terzo solo nei loro confronti, e non anché nei confronti della parte-debitore principale. (Nella specie, il convenuto nell'azione per vizi della cosa venduta aveva chiamato in garanzia un terzo, il quale, surrogandosi a lui aveva opposto, ex art. 2939 la prescrizione della detta azione. La Corte - enunciando il principio di cui in massima — ha ritenuto tale opposizione idonea ad estinguere ogni pretesa nei confronti del chiamato in causa. ma non nei confronti del convenuto).