(massima n. 1)
In tema di esecuzione forzata immobiliare, la norma di cui all'art. 2929 c.c., nel tutelare senza riserve l'aggiudicatario non colluso, pone un principio parallelo a quello del giudicato del processo di cognizione, cosa da precludere l'ammissibilitą dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dopo l'effettuazione della vendita o dell'assegnazione del bene e con la quale si denunzi un vizio formale verificatosi in precedenza. Ne consegue, alla luce di detto principio, che, ove il debitore esecutato impugni per cassazione la sentenza di rigetto della proposta opposizione agli atti esecutivi avverso il preavviso di rilascio dell'immobile e, nel giudizio di legittimitą, l'aggiudicatario produca. ai sensi dell'art. 372 c.p.c., documentazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza, intervenuta in altra procedura esecutiva tra le stesse parti ma concernente il medesimo immobile, con la quale č stata respinta l'opposizione agli atti esecutivi avverso il verbale di vendita e tutti gli atti successivi, compreso il decreto di trasferimento dell'immobile, deve escludersi che, in capo al ricorrente, sussista ancora l'interesse concreto ed attuale all'impugnazione.