(massima n. 1)
La regola contenuta nell'art. 2929 cod. civ., secondo cui la nullitā degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita e l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, non č applicabile alle nullitā che riguardino proprio la vendita o l'assegnazione, cioč quando si tratti di vizi che direttamente le concernino ovvero ad esse obbligatoriamente prodromici. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha escluso l'applicazione dell'art. 2929 cod. civ. ad un provvedimento di assegnazione di bene mobile, dichiarato nullo per violazione dell'art. 529, secondo comma, cod. proc. civ.).