(massima n. 1)
La norma dell'art. 2926 c.c., che consente al terzo proprietario della cosa assegnata in sede esecutiva di rivolgersi all'assegnatario per ripetere la somma corrispondente al credito soddisfatto con l'assegnazione, ha carattere eccezionale e non può trovare applicazione nei casi in cui il pregiudizio subito dal terzo possa essere superato con gli ordinari rimedi oppositori previsti dal codice di rito in relazione alle procedure esecutive, salva la possibilità per il terzo di proporre azione di arricchimento nei confronti del debitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda restitutoria che il terzo, a sua volta debitore del datore di lavoro dei creditori assegnatari delle somme, aveva proposto una volta che era stata dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, la sua opposizione agli atti esecutivi).