(massima n. 1)
Qualora il giudice dell'esecuzione assegni, al creditore procedente, una somma che il debitore aveva versato, a titolo di cauzione, in controversia contro di lui instaurata da un terzo (nella specie, con denuncia di nuova opera), l'azione promossa da detto terzo per rimuovere gli effetti dell'assegnazione, in quanto pregiudizievoli del suo diritto sulla cauzione, rientra nell'ambito della previsione di cui all'art. 2926 c.c., stante la natura reale di quel diritto. Ne consegue che tale azione, essendo rivolta a rendere inoperante l'assegnazione tanto negli effetti satisfattori del creditore, quanto in quelli liberatori del debitore, va proposta in contraddittorio necessario di entrambi detti soggetti.