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Articolo 2881 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Nuova iscrizione dell'ipoteca

Dispositivo dell'art. 2881 Codice Civile

Salvo diversa disposizione di legge [1197 comma 3, 1276, 2926 comma 2, 2927 comma 2], se la causa estintiva dell'obbligazione č dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero č dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all'ipoteca [2879], e l'iscrizione non è stata conservata, si può procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data(1).

Note

(1) L'orientamento giurisprudenziale prevalente sostiene che tale disciplina possa essere estesa per analogia anche alle altre cause di estinzione d'ipoteca. Tuttavia, se una volta venuta a mancare la causa di estinzione dell'obbligazione o considerata nulla la rinunzia all'ipoteca stessa, vi è stata esplicita cancellazione della garanzia in questione, è opinione comune che sia necessario innovare l'iscrizione, adottando conseguentemente un nuovo grado d'ordine. Resta sottinteso che se invece non è stata esercitata alcuna cancellazione, l'ipoteca continua tranquillamente a rimanere in vita.

Ratio Legis

La norma in commento è posta al fine di indicare la disciplina applicabile nel caso in cui risulti invalida la causa di estinzione dell'obbligazione oppure nulla la rinunzia all'ipoteca, ed è comunque estendibile anche alle altre cause di estinzione della garanzia ex art. 2878, seppur non espressamente citate.

Spiegazione dell'art. 2881 Codice Civile

Dichiarata nulla la causa estintiva dell'obbligazione, rinasce l'ipoteca, ma senza l'antico grado, se é stata cancellata

La norma contenuta in questo articolo non ha bisogno di illustrazione.

Essa è la conseguenza del carattere dell'ipoteca che è un diritto accessorio e, perciò segue le sorti dell'obbligazione alla quale è connessa. Abbiamo visto che l'ipoteca può estinguersi per cause dirette (cancellazione dell'iscrizione, mancata surrogazione dell'iscrizione entro il ter­mine posto dalla legge, perimento del bene ipotecato, rinunzia del cre­ditore, spirare del termine e verificarsi della condizione risolutiva, provvedimento del giudice che trasferisce il diritto espropriato all'acquirente ordinando la cancellazione dell'ipoteca) e pub estinguersi per cause indirette, che si riassumono, in fondo, nell'estinzione dell'obbligazione. Se, quindi, la causa, estintiva di questa è dichiarata nulla non esista (come potrebbe avvenire, ad esempio, se il testamento co quale debitore era stato costituito erede del creditore risulti revocato) il diritto di ipoteca muore. Qui, però, bisogna tener distinte due ipotesi, e cioè : a) che, malgrado l'apparente estinzione dell'obbligazione, la iscrizione sia stata conservata ; b) che sia stata cancellata. Nella prima ipotesi l'ipoteca rivive e conserva il suo grado originario ; nella seconda, invece, occorrerà una nuova iscrizione, la quale non potrà prendere grado che ex nunc, rispetto a tutti, indistintamente. Rivive diritto di ipo­teca, ma non il grado ipotecario, perché la nuova iscrizione non fa riac­quiistare il grado dell'antica già cancellata, ma prende quello derivante dalla data in cui essa viene eseguita. Quindi, cancellata l'ipoteca, il suo titolare perde l'antico grado non solo di fronte a quelli che avessero iscritte altre ipoteche, ma anche in confronto di quelli che occupavano un grado posteriore al suo, prima della cancellazione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1175 Con formula più ampia di quella adoperata dal codice del 1865 (art. 2031), in guisa da ricomiprendere non soltanto l'ipotesi della nullità del pagamento, ma, in genere, tutti i casi in cui sia dichiarata la nullità o l'inesistenza di una causa estintiva dell'obbligazione ovvero sia dichiarata nulla la rinuncia del ereditare all'ipoteca, l'art. 2881 del c.c., in cui è fuso anche l'art. 2032 del codice precedente, regola la nuova iscrizione ipotecaria, che prende grado dalla sua data.

Massime relative all'art. 2881 Codice Civile

Cass. civ. n. 14337/2000

A norma dell'art. 2881 c.c., l'ipoteca che č venuta meno a seguito della cancellazione, puō essere nuovamente iscritta con un nuovo grado nella prelazione se il titolo giustificativo di essa — nel caso di specie il contratto di mutuo — non č estinto.

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