Dichiarata nulla la causa estintiva dell'obbligazione, rinasce l'ipoteca, ma senza l'antico grado, se é stata cancellata
La norma contenuta in questo articolo non ha bisogno di illustrazione.
Essa è la conseguenza del carattere dell'ipoteca che è un diritto accessorio e, perciò segue le sorti dell'obbligazione alla quale è connessa. Abbiamo visto che l'ipoteca può estinguersi per cause dirette (cancellazione dell'iscrizione, mancata surrogazione dell'iscrizione entro il termine posto dalla legge, perimento del bene ipotecato, rinunzia del creditore, spirare del termine e verificarsi della condizione risolutiva, provvedimento del giudice che trasferisce il diritto espropriato all'acquirente ordinando la cancellazione dell'ipoteca) e pub estinguersi per cause indirette, che si riassumono, in fondo, nell'estinzione dell'obbligazione. Se, quindi, la causa, estintiva di questa è dichiarata nulla non esista (come potrebbe avvenire, ad esempio, se il testamento co quale debitore era stato costituito erede del creditore risulti revocato) il diritto di ipoteca muore. Qui, però, bisogna tener distinte due ipotesi, e cioè : a) che, malgrado l'apparente estinzione dell'obbligazione, la iscrizione sia stata conservata ; b) che sia stata cancellata. Nella prima ipotesi l'ipoteca rivive e conserva il suo grado originario ; nella seconda, invece, occorrerà una nuova iscrizione, la quale non potrà prendere grado che ex nunc, rispetto a tutti, indistintamente. Rivive diritto di ipoteca, ma non il grado ipotecario, perché la nuova iscrizione non fa riacquiistare il grado dell'antica già cancellata, ma prende quello derivante dalla data in cui essa viene eseguita. Quindi, cancellata l'ipoteca, il suo titolare perde l'antico grado non solo di fronte a quelli che avessero iscritte altre ipoteche, ma anche in confronto di quelli che occupavano un grado posteriore al suo, prima della cancellazione.