I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall'ufficio del conservatore, fuorché per ordine di una corte d'appello, qualora ne sia riconosciuta la necessità, e mediante le cautele determinate dalla stessa corte(1).
Note
(1)
La norma menziona un'eccezione al divieto di rimozione dei registri, sancendo la competenza, con le opportune cautele, di una qualsiasi Corte d'Appello italiana, senza vincoli territoriali relativi al luogo della conservatoria (v. 2643).