(massima n. 1)
Perché possa parlarsi di legato alimentare, come tale subordinato, per l'an e per il quantum, salvo diversa volontà del testatore, allo stato di bisogno del legatario, stante il richiamo fatto dall'art. 660 c.c. all'art. 438 dello stesso codice, è necessario che esso abbia ad oggetto la sola somministrazione degli alimenti, cioè di quanto strettamente necessario alla vita del beneficiario, nel qual caso il corrispondente diritto di quest'ultimo, oltre ad essere non cedibile e non compensabile, è anche insuscettibile di rinunzie o transazioni, giusta il disposto dell'art. 447 c.c. Qualora, invece, il legato comprenda la più ampia ed estesa prestazione del mantenimento, si è fuori di detta ipotesi ed il diritto del legatario può ben formare oggetto di un accordo transattivo ed essere sostituito con quello ad una semplice prestazione periodica di danaro in misura non variabile né in rapporto ad eventuali mutamenti delle condizioni delle parti, né in rapporto all'eventuale sopravvenire di fenomeni inflazionistici o deflazionistici, e perciò assoggettata al principio nominalistico proprio delle obbligazioni pecuniarie.