(massima n. 1)
Il legato di alimenti è condizionato, salvo diversa volontà del testatore, allo stato di bisogno del legatario, in quanto l'art. 660 c.c. stabilisce che tale legato "comprende le somministrazioni indicate dall'art. 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto", e l'art. 438 c.c. rapporta la misura degli alimenti non soltanto alle necessità di vita dell'alimentando, avuto riguardo alla sua posizione sociale, ma anche al "bisogno" di quest'ultimo, sicché, se lo stato di bisogno non sussiste, manca lo stesso presupposto per richiedere gli alimenti.