Si può fare un testamento a voce (il c.d. testamento nuncupativo)? È valido?
Il sistema italiano non conosce il testamento orale. Infatti, il codice civile prevede tre modi per fare testamento:
- il testamento olografo. In tal caso, il testatore scrive di proprio pugno il testamento e lo conserva;
- il testamento pubblico. In tale ipotesi, il testatore (colui che fa testamento) detta le proprie volontà ad un notaio, il quale provvede a redigere il documento e a farlo firmare all’interessato. In questo caso, è il notaio a conservare il testamento;
- il testamento segreto. Il testatore scrive il testamento e poi lo consegna al notaio, il quale lo custodisce.
Come detto, nel caso del testamento olografo, il testatore scrive a mano, di proprio pugno, il testamento e lo conserva autonomamente.
Dunque, salvo eccezioni, è nullo il testamento scritto al computer o dettato dal testatore ad altra persona che scrive al suo posto.
Da ciò si può dedurre che sia nullo il testamento registrato con un audio dal testatore (ad esempio, con un vocale su WhatsApp o altra applicazione o con un file audio su pc).
Essendo nullo, il testamento orale non è vincolante ai fini dell’eredità. Quindi, l’eredità sarà divisa come se non ci fosse alcun testamento, secondo le norme del codice civile.
Tuttavia, anche se non è tra le forme di testamento riconosciute dal sistema italiano, il testamento orale può comunque diventare valido ai fini dell’eredità.
Innanzitutto, il testamento a voce è vincolante per l’eredità quando si tratta di testamento orale dettato al notaio: ossia, il caso del testamento pubblico. Il testatore si rivolge ad un notaio e detta oralmente a quest’ultimo le proprie ultime volontà. Il notaio trascriverà tali volontà in un documento scritto e sarà questo il testamento vincolante per gli eredi.
Chiaramente, rispetto a quello olografo, il testamento pubblico richiede una spesa, che è il pagamento del compenso del notaio.
In tal caso, il testamento verbale è salvato dalla nullità perché si realizza un testamento pubblico e il notaio garantisce la sua validità in relazione all’autenticità del documento e delle volontà del testatore.
Poi, il testamento orale può essere salvato (sanato) dalla nullità anche in un altro modo.
Il testamento a voce è salvo quando tutti gli eredi, d’accordo, accettano comunque di rispettare le volontà del defunto, nonostante la nullità del testamento.
Infatti, ai sensi dell’art. 590 c.c., è possibile la conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle: la nullità della disposizione testamentaria non può essere fatta valere dall’erede che, dopo la morte del testatore, abbia confermato tale disposizione testamentaria o dato ad essa volontaria esecuzione pur conoscendo la causa della sua nullità.
Questo è possibile perché il testamento orale non è dichiarato “nullo” se uno degli eredi non agisce per vie legali: dunque, in mancanza di una specifica azione giudiziale da parte di uno degli interessati, il testamento rimane valido, seppure in astratto dovrebbe ritenersi nullo.
Infine, c’è un’ultima ipotesi in cui le dichiarazioni orali del testatore possono essere fatte valere. Ciò accade quando, nonostante ci sia un testamento scritto, ci siano dei dubbi nell’interpretare le ultime volontà del testatore.
Quando si tratta di questioni di poco interesse, le dichiarazioni orali del testatore potranno essere utilizzate per confermare l’interpretazione prevalente del testamento scritto.
Al contrario, se si tratta di questioni di rilievo o se le dichiarazioni verbali non confermano e contrastano con quanto riportato nel testamento scritto, allora non potranno essere fatte valere.