Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 30237 del 31 ottobre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel testamento olografo l'omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l'annullabilitą; l'apposizione di questa ad opera di terzi, invece, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l'autografia stessa dell'atto, senza che rilevi l'importanza dell'alterazione. Peraltro, l'intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce al negozio mortis causa di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontą del de cuius. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la data apposta da un terzo integrasse una nullitą di carattere formale, suscettibile di conferma ex art. 590 c.c., tenuto conto che l'erede legittimo aveva dato volontaria e consapevole esecuzione al testamento, consegnando ai legatari i beni immobili che la testatrice gli aveva lasciato).

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