(1)Nelle successioni testamentarie [587 c.c.], se il testatore non ha disposto una sostituzione [688 c.c.] e se non ha luogo il diritto di rappresentazione [467 c.c.], la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell'articolo 674(2), ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell'articolo 677.
Note
- per sostituzione (v. art. 688 del c.c.);
- per rappresentazione (v. art. 467 ss. c.c.);
- per accrescimento (v. art. 674 del c.c.) su cui v. nt. 2;
- in base alle norme sulla successione legittima (v. art. 677 ss. c.c.).
Qualora la chiamata non sia solidale, l'eredità viene devoluta secondo le norme sulla successione legittima (v. art. 677 del c.c.).