(massima n. 1)
Deve ritenersi legittima la clausola statutaria di una societā cooperativa a responsabilitā limitata, che preveda l'obbligo dei soci di rimborsare annualmente alla societā tutte le spese e gli oneri per il suo funzionamento, in modo che l'esercizio si chiuda senza utili e senza perdite, dovendosi escludere che tale clausola incida sulla tipologia societaria, trasformando la societā in una societā a responsabilitā illimitata, in quanto detta clausola non impegna i soci per le obbligazioni sociali verso i terzi, ma riguarda i rapporti interni alla societā, ed, inoltre, č pienamente compatibile con la realizzazione dell'oggetto sociale, afferendo ad una prestazione accessoria ad essa funzionale.