(massima n. 1)
Non contrasta con il fine mutualistico delle cooperative di lavoro nelle quali ii servizio svolto a favore dei soci consiste nell'acquisizione di occasioni di lavoro e di adeguata remunerazione mercé un'attivitą d'impresa svolta sul mercato mediante negoziazione con terzi la possibilitą di previsione statutaria di remunerazioni predeterminate a favore dei soci-lavoratori alle scadenze usuali per le retribuzioni del lavoro (nella specie, una clausola dello statuto richiamava la disciplina della contrattazione collettiva relativa ad analoghi rapporto di lavoro). Tale indicazione statutaria, tuttavia, ha carattere vincolante solo quando, o finché, non si ponga in contrasto con i risultati dell'attivitą imprenditoriale svolta dalla cooperativa, non potendo quest'ultima distribuire ai soci utili che non abbia realizzato.