(massima n. 1)
Lo scopo mutualistico di una societā cooperativa non č inconciliabile con l'intento di lucro, ben potendo questi due fini coesistere ed essere rivolti al conseguimento di uno stesso risultato. Pertanto, ai fini della applicabilitā della norma del secondo comma dell'art. 2540 c.c., che prevede la possibilitā del fallimento delle cooperative, per l'accertamento della sussistenza o meno del fine di speculazione di una societā cooperativa si deve avere riguardo alla struttura ed agli scopi di essa e non al suo carattere mutualistico.