(massima n. 1)
Nell'ipotesi di conferimento di un'azienda individuale ad una società si verifica un fenomeno traslativo non soggetto alla disciplina dell'art. 2498 c.c. (concernente esclusivamente il caso di trasformazione di società da un tipo in un altro, con conseguente passaggio "ipso iure", dalla prima alla seconda, di diritti ed obblighi), bensì, ove il trasferimento investa l'intera struttura aziendale o parti di essa idonee a costituire autonome unità organizzative e produttive, alle disposizioni dettate, per gli aspetti generali del fenomeno stesso, dagli artt. 2558 e segg. c.c., e, per quelli particolari attinenti ai rapporti di lavoro, dall'art. 2112 c.c., in applicazione del quale sussiste la solidale responsabilità - per i debiti contratti verso i lavoratori anteriormente al trasferimento (anche se al momento di questo i relativi rapporti di lavoro non siano più in atto e benché detti debiti conseguano alla disposta integrazione giudiziale della retribuzione ex artt. 36 Cost. e 2099 c.c.) - del socio conferente e della società, nonché, eventualmente, in relazione al tipo di questa, dei soci illimitatamente responsabili. (Nella specie, la S.C., ha cassato la decisione impugnata per non aver dato conto della significatività indiziante di circostanze, quali l'identità oggettiva dell'attività aziendale, il non mutamento sostanziale dei luoghi di lavoro e la riconducibilità del potere direttivo alla stessa persona, proprie di un fenomeno di continuazione economica).