(massima n. 1)
In caso di trasformazione cd. "regressiva", ex art. 2498 e ss. c.c., di una societą a responsabilitą limitata in associazione sportiva, č applicabile al primo ente il termine annuale di cui all'art. 10 l.fall., posto che a seguito della trasformazione in parola, da un lato, muta radicalmente il regime della responsabilitą patrimoniale del soggetto trasformato, dall'altro lato, l'esercizio dell'attivitą d'impresa non č pił attuale.