(massima n. 1)
In caso di conferimento di un'azienda individuale ad una societā, si verifica un fenomeno traslativo non soggetto alla disciplina dell'art. 2498 c.c. - nella formulazione antecedente le modifiche introdotte con d.l. n. 6 del 2003, concernente esclusivamente il caso di trasformazione di societā da un tipo in un altro, con passaggio "ipso iure" dalla prima alla seconda di diritti ed obblighi - in conseguenza del quale l'alienante non č liberato dai debiti inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, salvo che non risulti il consenso dei creditori, e permane la sua legittimazione a contestarne l'esistenza, con la quale concorre quella dell'acquirente solo ove si tratti di debiti aziendali che risultino dal libri contabili obbligatori.