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Articolo 2305 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Creditore particolare del socio

Dispositivo dell'art. 2305 Codice Civile

Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore [2270, 2307, 2531, 2614].

Ratio Legis

La norma tutela l'integrità del capitale sociale, anche in considerazione della natura commerciale della s.n.c., evitando che in seguito all'iniziativa anche di uno solo dei creditori di un socio, siano pregiudicati la consistenza patrimoniale della s.n.c. e il conseguimento dell'oggetto sociale (v. art. 2253).

Spiegazione dell'art. 2305 Codice Civile

A differenza di quanto previsto per la società semplice (art. [n2270cc]]), nella s.n.c. il creditore particolare del socio non può né chiedere la liquidazione della quota del socio debitore, né compiere atti conservativi a tutela della quota stessa.
Corollario dell'autonomia patrimoniale della s.n.c. è quindi l'indisponibilità della quota sociale del debitore.
Tuttavia è previsto uno strumento di tutela in capo al creditore particolare, e cioè la facoltà di opporsi alla proroga della società (art. 2307).

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Consulenze legali
relative all'articolo 2305 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

G. D. P. chiede
venerdì 20/08/2021 - Calabria
“Salve, questo il quesito :
Mia moglie e mia cognata anni fa hanno garantito un mutuo di una srl della quale facevano parte…purtroppo questa società è finita male e quindi è andata fallita… Chiaramente tutti i loro beni sono stati attaccati, pignorati e avviati alla vendita..
Dopo 22 anni abbiamo avuto ragione di una causa contro la Banca, la corte di appello ci ha riconosciuto un credito di 218.000,00 euro. Come società è un snc, di questa società facevano e fanno parte mia moglie e mia cognata, e la società di recupero crediti che agiste per la Banca ha chiesto il pignoramento di questa somma, perché a loro dire le signore erano solidali con la società fallita e quindi quel credito riconosciuto non può essergli corrisposto ma va dato al recupero crediti in virtù del credito da loro vantato.
Io sapevo che il creditore particolare del socio di una snc non può assalire che gli utili per la partecipazione ad una snc e non anche i crediti in questo caso della snc che ha avuto riconosciuto un suo diritto….
Grazie”
Consulenza legale i 01/09/2021
La valutazione espressa nella formulazione del quesito è corretta.

Il creditore particolare del socio di una s.n.c. non può aggredire direttamente il patrimonio della società per ottenere soddisfazione di un proprio credito ai sensi dell’art. 2270 c.c., richiamato dall’art. 2293 c.c. e dunque applicabile anche alla società in nome collettivo.

Pertanto, la Banca, nel caso di specie, può solamente aggredire eventualmente gli utili che spettano al socio debitore della s.n.c.

Inoltre, al creditore particolare del socio di una s.n.c. non è neppure permesso “ finché dura la società” di “chiedere la liquidazione della quota del socio debitore” in virtù del disposto di cui all’art. 2305 c.c., salvo il caso in cui la società sia a tempo indeterminato o si sia in presenza di proroga ex art. 2307 c.c.

In conclusione, la Banca non può aggredire il credito che la snc vanta verso il proprio debitore, potendo tuttalpiù, al fine di ottenere soddisfo per il credito vantato verso il socio della snc, rivalersi sugli utili spettanti a quest’ultimo.

Giorgio F. chiede
giovedì 17/05/2018 - Piemonte
“Sono creditore della società snc "Alfa", cancellata dal registro imprese nel 2015; la società "Alfa" era proprietaria di un immobile che è stato venduto nel 2006 ad una società SRL "Beta"; ho intentato un'azione revocatoria che ho vinto ma per negligenza del mio avvocato non c'è stata la trascrizione. La società srl "Beta" nel 2012 ha a sua volta venduto l'immobile alla società srl "Delta" (purtroppo terzo in buona fede). Essendo oggi trascorsi più di cinque anni credo non si possa più esperire l'azione revocatoria nei confronti della società srl "Delta". Nel mese di marzo 2018 gli stessi soci della snc "Alfa" che, ripeto, è stata cancellata dal registro imprese nel 2015, hanno costituito una nuova snc "Zeta" che ha acquistato le quote della società srl "Delta" che si trovava in difficoltà. Sono creditore dei soci della snc "Alfa" in quanto il debito è stato generato dalla società stessa. Vorrei sapere se mi posso rivalere sulle quote della società snc "Zeta" (che ricordo ha acquistato le quote della società srl "Delta") formata dagli stessi tre soci della snc "Alfa" .”
Consulenza legale i 24/05/2018
Confermiamo, in primo luogo, che l’azione revocatoria non è più possibile, dal momento che i cinque anni per la prescrizione di quest’ultima decorrono dalla data dell’atto (in questo caso la compravendita dell’immobile) che si intende revocare.
Peraltro, nel quesito è detto espressamente che Delta s.r.l. era in buona fede, mentre l’azione revocatoria richiede, quale presupposto, la prova della partecipazione consapevole del terzo all’atto fraudolento del debitore.

Per rispondere al quesito occorre analizzare innanzitutto il rapporto obbligatorio che sta alla base della vicenda: il creditore vanta un debito, ancora insoddisfatto e che non può più essere soddisfatto mediante la vendita forzata dell’immobile ormai da anni ceduto a terzi di buona fede.
Com’è noto, nelle società di persone, delle obbligazioni contratte in nome e per conto della società rispondono illimitatamente e solidalmente i soci. Attenzione, però, che la responsabilità di questi ultimi è sussidiaria, ovvero il creditore che agisce avrà l’onere di escutere (ovvero agire nei confronti di) dapprima la società e solo successivamente – se ciò non sarà stato utile e/o sufficiente a soddisfare il credito – i singoli soci.

Nel caso di specie è intervenuto però un fatto nuovo, ovvero la cancellazione di Alfa snc dal registro delle imprese. La cancellazione di una società è un fenomeno che equivale a quello della morte per le persone fisiche: essa non esiste più e non può più rivivere.
In questo caso, i debiti sociali si trasmettono a quelli che sono considerati gli “eredi” del soggetto giuridico defunto, ovvero gli ex soci.

Va operata, tuttavia, un’importante distinzione tra società di capitali e società di persone:
  1. nel caso di cancellazione di società di capitali, infatti, gli ex soci saranno responsabili solamente entro i limiti di quanto hanno ricevuto dal bilancio finale di liquidazione della società stessa; in buona sostanza, se in occasione dell'ultimo bilancio c’è stata la possibilità di ripartire utili ai soci oppure di liquidare loro la quota inizialmente versata, su queste somme – e solo su queste – i creditori potranno rivalersi, per cui se gli ex soci non hanno ricevuto alcunché non rischieranno nulla e ed il creditore rimarrà così, purtroppo, insoddisfatto. I soci di società di capitali, dunque, non sono mai tenuti a rispondere dei debiti sociali con il proprio patrimonio personale.
  2. Nel caso, invece, in cui la cancellazione interessi delle società di persone, gli ex soci saranno automaticamente e direttamente responsabili dei debiti sociali e ne risponderanno con il proprio patrimonio personale.

Per tornare quindi al quesito, se la società Alfa s.n.c. è stata cancellata, nulla si potrà più ottenere da quest’ultima; si potrà, tuttavia, agire nei confronti dei suoi ex soci personalmente.
Questi ultimi, nello specifico, hanno costituito una nuova società, per la quale hanno sicuramente versato delle quote: attenzione, però che non è detto sia possibile pignorare le singole quote di proprietà della società Zeta.

Ai sensi dell’articolo 2252 cod. civ., infatti, nelle società di persone il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.
Tra le modifiche dell’atto costitutivo che richiedono il consenso unanime vi sono quelle che riguardano il numero e le persone dei soci: non possono, quindi, entrare nuovi soci nella compagine sociale né possono essere sostituiti i soci esistenti, se non con il consenso di tutti.
Questo comporta che le quote delle società di persone non possono essere oggetto di esecuzione forzata durante la vita della società.
Infatti “l’espropriazione della quota, comportando l’inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto, prescindendo dalla volontà degli altri soci, introdurrebbe un elemento di “novità” incompatibile con il carattere di tale tipo di società” (Cass. civ. 07/11/2002, n. 15605).

Il legislatore, in ogni caso, lascia ampia autonomia ai soci delle società di persone nel disciplinare i rapporti interni, ragion per cui lo stesso atto costitutivo potrebbe prevedere la libera trasferibilità delle quote: in questi casi deve dunque ritenersi che le quote delle società di persone possano essere espropriate.
Allo stesso modo, possono essere espropriate le quote con riferimento alle quali, pur essendo previsto il diritto di prelazione in favore degli altri soci, è comunque ammessa la libera trasferibilità (Cass. civ. n. 15605/2002 già citata).
Nell’ambito delle società in nome collettivo, pertanto, ai sensi dell’articolo 2305 cod. civ. ed in considerazione della non libera trasferibilità della quota, deve ritenersi che il creditore particolare del socio:
  • possa compiere atti conservativi sulla quota spettante al socio solo in sede di liquidazione (procedendo, quindi, ad esempio al sequestro conservativo delle quote al momento della loro liquidazione);
  • non possa espropriare la quota, se trasferibile solo con il consenso di tutti i soci,
  • non possa chiedere la liquidazione della quota del socio debitore finché dura la società. Se la società è a tempo indeterminato o la sua durata viene prorogata, il creditore può invece chiedere la liquidazione della quota.
Nel caso di specie, dunque, in linea teorica non si potranno pignorare le quote di Zeta se non in fase di liquidazione, salvo che Zeta sia stata costituita a tempo indeterminato oppure che nell'atto costitutivo della società sia stata prevista la libera trasferibilità delle quote.

Per quel che riguarda invece gli utili percepiti e da distribuire, essi si potranno pignorare.
E’ importante però ricordare, sotto quest'ultimo profilo, che - anche se nelle società di persone il socio ha il diritto di percepire l’utile accertato in sede di approvazione del rendiconto senza necessità di un’ulteriore delibera di distribuzione (salvo diversa previsione dell’atto costitutivo), i soci possono tuttavia decidere, all’unanimità, di non distribuire gli utili e di rifinanziare così la società.
Questa scelta, si noti bene, non è sindacabile dal creditore particolare del socio, il quale potrà quindi chiedere il pignoramento degli utili solo dopo l’approvazione del rendiconto e salvo diversa decisione dei soci.

Giorgio F. chiede
martedì 08/05/2018 - Piemonte
“Buonasera,vorrei sapere se il creditore particolare di un socio di una s.n.c. può obbligare il socio debitore a liquidare la sua quota.
Grazie”
Consulenza legale i 14/05/2018
Purtroppo la quota sociale di una società di persone è ritenuta non pignorabile unanimemente dalla giurisprudenza di merito e quella di legittimità.

Infatti, caratteristica peculiare delle società di persone, qual è la società in nome collettivo, è la rilevanza delle qualità personali del socio. Si parla di contratto intuitus personae, ovverosia di contratto stipulato in considerazione delle qualità personali del contraente, senza le quali le parti non si sarebbero determinate alla stipula.

Questa peculiarità che caratterizza le società di persone, ha portato la giurisprudenza ad escludere la pignorabilità della quota sociale da parte del creditore particolare, in quanto inevitabilmente determinerebbe la modificazione del rapporto sociale in seguito alla sostituzione del creditore procedente o di un terzo al socio esecutato (ex pluribus Cass. n. 15605/2002, Tribunale di Rimini sent. 12 maggio 2016, Trib. Rovigo Ordinanza del 21/10/2016).

L’espropriazione della quota sociale nelle società di persone, in sostanza, si porrebbe in contrasto con la natura stessa delle società di persone, consentendo a terzi di subentrare coattivamente in quel rapporto. Questo, infatti, è proprio l’effetto principale dell’espropriazione della quota sociale: la vendita a un terzo (che dovrebbe subentrare nella posizione di socio) della partecipazione, sul cui ricavato il creditore procedente potrà poi soddisfarsi.

Invero non ci sono altri modi diretti per indurre il debitore a vendere la sua quota sociale.
Ed anzi l’art. 2305 c.c. chiarisce proprio che "Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore".

Al più, al fine di veder soddisfatte le proprie pretese, il creditore potrebbe indurre indirettamente il debitore a vendere la quota sociale espropriando i suoi beni personali (posto che questa azione abbia la valenza induttiva sperata) oppure espropriando gli utili derivanti dalla partecipazione del debitore alla società.
Infatti è pacificamente applicabile alle società in nome collettivo l’art. 2270 c.c. nella parte in cui prevede che “Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore”, può cioè agire sugli utili certi e maturati dal socio a seguito dell’approvazione del rendiconto. Azione che potrebbe anch’essa indurre a vendere la quota dal momento che lo scopo della partecipazione ad una società è proprio quella di trarne degli utili e, quindi, se non sussiste più questo scopo non dovrebbe (almeno in teoria) sussistere neanche l’interesse a mantenere la partecipazione societaria.