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Articolo 2531 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Mancato pagamento delle quote o delle azioni

Dispositivo dell'art. 2531 Codice Civile

Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'articolo 2533 [2286, 2344, 2536].

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

Massime relative all'art. 2531 Codice Civile

Cass. civ. n. 11491/2014

Il creditore particolare del socio, sebbene non possa - ai sensi dell'art. 2531 cod. civ., applicabile "ratione temporis" (ora art. 2537 cod. civ.) - agire esecutivamente sulla quota o sulle azioni del socio debitore finché dura la società cooperativa, può, tuttavia, agire in via cautelare, con la conseguenza che tale disposizione non può ritenersi ostativa all'ammissibilità dell'azione revocatoria ordinaria nei confronti del socio (in quanto tenderebbe alla revoca dell'attribuzione patrimoniale di un bene - la quota o le azioni della società - non suscettibile di espropriazione), poiché anche nell'ipotesi in cui il bene, oggetto dell'atto di cui si chiede la revoca, non sia più nella disponibilità dell'acquirente per essere stato alienato a terzi, il creditore ha comunque interesse ad agire in revocatoria, il cui accoglimento consentirebbe all'acquirente di promuovere, nei confronti dell'alienante, le azioni di risarcimento del danno o di restituzione del prezzo dell'acquisto.

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