(massima n. 1)
Allorquando in base a una clausola dell'atto costitutivo l'amministrazione di una societā semplice sia affidata a un consiglio di soci č configurabile non l'ipotesi dell'amministrazione disgiuntiva di cui all'art. 2257 c.c. ma dell'amministrazione congiunta dei soci designati (art. 2258 c.c.) con la conseguenza che per le relative decisioni č necessaria l'unanimitā dei consensi, non trovando applicazione in assenza di una specifica previsione pattizia l'amministrazione fondata sul principio maggioritario, come indicato dall'art. 2388 c.c. per la societā per azioni.