Cass. civ. n. 1667/2026
In tema di imposte sui redditi, l'obbligo di motivazione degli atti tributari è soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii "per relationem" a quello riguardante i redditi della società a ristretta base partecipativa, anche se notificato solo a quest'ultima, in quanto il socio, ex art. 2261 c.c., ha il diritto di consultare la documentazione societaria e l'avviso presupposto.
Cass. civ. n. 2288/2025
In materia tributaria, l'obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci di una società a responsabilità limitata a ristretta base sociale può essere assolto per relationem mediante rinvio alla motivazione dell'avviso di accertamento notificato alla società. Tale prassi è giustificata dalla presunzione di conoscenza da parte del socio degli atti societari, in virtù dei suoi poteri di consultazione e controllo ex art. 2261 cod. civ.
Cass. civ. n. 28660/2024
Ai sensi dell'art. 2261 del codice civile, ogni socio ha il diritto di consultare la documentazione relativa alla società. Pertanto, in una società a ristretta base sociale, gli avvisi di accertamento possono rinviare agli accertamenti societari senza dover essere necessariamente allegati agli atti impositivi individuali, fermo restando che i soci sono legittimati a prendere visione della documentazione fiscale della società.
Cass. civ. n. 2962/2017
Nelle società di persone, se l’amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, i soci amministratori non addetti ad una specifica attività o settore hanno il diritto di avere dall’amministratore che vi è preposto notizia sullo svolgimento dei relativi affari, di consultarne i documenti di gestione e, all’esito, di ottenere il rendiconto, che non coincide con la mera informazione conseguente al bilancio, e cioè al documento generale sull'attività economica della società, che è unico, ma si determina in ragione dell'altrui amministrazione.
Cass. civ. n. 12531/1998
In tema di società, il diritto al rendiconto di cui all'art. 2261 c.c. non spetta al socio investito della facoltà di amministratore, ancorché egli assuma di essersi, di fatto, disinteressato dell'amministrazione stessa.
Cass. civ. n. 3356/1985
Con riguardo all'obbligo di rendiconto, gravante sul socio-amministratore di una società di persone nei confronti degli altri soci, come in genere sul mandatario nei confronti del mandante, il dovere di formare il conto, in modo tale da consentire il riscontro della corrispondenza al vero delle singole poste e della loro entità, è fissato a tutela degli interessi dei predetti destinatari e, pertanto, può trovare deroga, vertendosi in materia di diritti disponibili, tanto in un accordo preventivo con gli aventi diritto al conto, che ne autorizzi la redazione incompleta, quanto in un successivo atto con cui essi approvino l'operato dell'obbligato, ferma restando la possibilità d'impugnare questa approvazione, in considerazione del suo contenuto negoziale, per eventuali vizi del consenso.
Cass. civ. n. 2434/1973
Nelle società personali non è richiesta la redazione di un bilancio in senso tecnico, ma viene formato dall'amministratore un rendiconto (art. 2261 c.c.), il quale è sottoposto all'approvazione dei soci (arg.
ex art. 2262 c.c.). Ciò comporta che spetta ai soci di verificare le poste del conto e di apportarvi le modificazioni o aggiunte che ritengano opportune, potendo essi in sede di verifica richiedere modificazioni o esclusioni di annotazioni in bilancio. Pertanto, ove l'amministratore includa nel rendiconto una maggiore o minore quota per ammortamenti (con conseguente maggiore o minore quantità di utili da distribuire), non compie atto eccedente i suoi compiti, essendo il suo operato non definitivo, ma sottoposto all'approvazione dei soci.