Le differenze essenziali tra la figura del
procuratore e quella dell'
institore sono rinvenute nell'ampiezza dei rispettivi poteri e nella diversa fonte degli stessi.
Il
procuratore non è preposto all'impresa ed
esercita funzioni esecutive. Gli atti del procuratore sono pertinenti all'esercizio dell'impresa ma non costituiscono l'esercizio dell'impresa stessa.
Si tratta di funzionari muniti di poteri decisionali autonomi in ambito limitato, ad esempio il direttore commerciale.
La norma non richiama l'art.
2204 per cui la
legittimazione processuale del procuratore è disciplinata solo dall'art.
77 del c.p.c., pertanto il procuratore non può stare in giudizio se il potere di rappresentanza processuale non sia stato espressamente conferito per iscritto.
Secondo la dottrina dominante non è applicabile al procuratore l'art.
2208 perché l'institore, a differenza del procuratore, si sostituisce all'imprenditore nell'esercizio dell'impresa.
È riconducibile alla figura del procuratore il soggetto che riveste la qualifica di codirettore di una filiale.