(massima n. 1)
La filiale (nel caso di specie, di una banca) non assume mai un'autonomia tale da localizzare a tutti gli effetti nella sua sede i rapporti che pone in essere, con esclusione totale della sede centrale e del domicilio dell'imprenditore, non assumendo in contrario rilievo la circostanza che lo specifico affare dal quale č sorto il rapporto controverso sia stato da essa esclusivamente gestito. (Nel ritenere infondate le questioni concernenti la nullitā della procura "ad litem" ed il difetto di legittimazione di una succursale o filiale di una determinata banca ad impugnare la sentenza di primo grado, la S.C. ha sottolineato come la corte di merito avesse correttamente escluso che la succursale o filiale, quale mero ufficio periferico, costituisse un altro soggetto diverso dalla banca di riferimento, enunziando il principio di cui in massima). (Rigetta, App. Firenze, 21 Ottobre 2003).