(massima n. 1)
L'attivitą posta in essere dalle filiali o succursali di una banca - le quali sono prive di personalitą giuridica - va sempre imputata all'istituto di credito di cui sono emanazione, potendo soltanto riconoscersi ai loro dirigenti, se ed in quanto rivestano la qualitą di institore, una legittimazione processuale attiva e passiva, concorrente con quella dell'istituto preponente, per i rapporti sorti dagli atti da essi compiuti nell'esercizio dell'impresa. (Rigetta, App. Milano, 28 Settembre 2001).