(massima n. 1)
A norma dell'art. 2162 primo comma c.c., soltanto il mezzadro e non anche il concedente ha l'onere di proporre reclamo, nel corso dell'annata colonica entro novanta giorni dalla consegna del libretto colonico, contro le annotazioni eseguite dallo stesso concedente su tale libretto. Per contro, ad ambedue le parti del contratto di mezzadria spetta, alla chiusura annuale del conto colonico, la facoltą di impugnare le risultanze del conto medesimo per errori materiali, omissioni, falsitą e duplicazione di partita, entro il termine di novanta giorni dalla consegna del libretto al mezzadro.