La revisione del conto che la parte ha approvato può essere chiesta, anche in separato processo, soltanto in caso di errore materiale, omissione, falsità o duplicazione di partite (1).
Note
(1)
Se il conto è stato accettato, integralmente o parzialmente, ovvero definito con la prestazione del giuramento estimatorio, si applica l'ipotesi di revisione prevista dall'articolo in commento, solo per i casi tassativamente elencati.
Se, invece, essendo mancato l'accordo, si sia resa necessaria l'instaurazione di un giudizio di cognizione, il provvedimento che definisce il processo sarà soggetto agli ordinari rimedi della correzione degli errori materiali(art. 287 del c.p.c.) o della revocazione (art. 395 del c.p.c.).
Se, invece, essendo mancato l'accordo, si sia resa necessaria l'instaurazione di un giudizio di cognizione, il provvedimento che definisce il processo sarà soggetto agli ordinari rimedi della correzione degli errori materiali(art. 287 del c.p.c.) o della revocazione (art. 395 del c.p.c.).