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Articolo 266 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Revisione del conto approvato

Dispositivo dell'art. 266 Codice di procedura civile

La revisione del conto che la parte ha approvato può essere chiesta, anche in separato processo, soltanto in caso di errore materiale, omissione, falsità o duplicazione di partite (1).

Note

(1) Se il conto è stato accettato, integralmente o parzialmente, ovvero definito con la prestazione del giuramento estimatorio, si applica l'ipotesi di revisione prevista dall'articolo in commento, solo per i casi tassativamente elencati.
Se, invece, essendo mancato l'accordo, si sia resa necessaria l'instaurazione di un giudizio di cognizione, il provvedimento che definisce il processo sarà soggetto agli ordinari rimedi della correzione degli errori materiali(art. 287 del c.p.c.) o della revocazione (art. 395 del c.p.c.).

Spiegazione dell'art. 266 Codice di procedura civile

La revisione del conto costituisce un particolare mezzo di controllo da far valere nelle ipotesi di errore materiale, omissione, falsità o duplicazione di partite.
Secondo la tesi prevalente in dottrina, tale revisione sarebbe ammissibile solo per il conto accettato dalle parti e approvato consensualmente, mentre nel caso in cui si sia deciso con sentenza, a seguito di procedimento contenzioso, si potranno esperire i normali mezzi di impugnazione (saranno esperibili i rimedi della revocazione straordinaria e della correzione della sentenza ex art. 287 del c.p.c.).

Altra parte della dottrina, invece, con l’avallo della giurisprudenza, assimila le ipotesi di conto accettato dalle parti a quello accertato dal giudice con sentenza, ritenendo esperibile il rimedio previsto dalla presente norma anche contro la sentenza passata in giudicato.

Le ipotesi che possono dar luogo alla revisione, disciplinate da questa norma, devono ritenersi tassative, e sono:
a) errore materiale, che può essere di scrittura o di calcolo;
b) omissione, qualora non venga conteggiata qualche partita;
c) duplicazione, nel caso in cui una stessa partita venga contabilizzata due o più volte;
d) falsità, qualora si scopra che alcuni documenti giustificativi a base del conto non erano genuini.

Inoltre, considerata la natura negoziale dell'accettazione del conto, si ritiene che lo stesso possa essere impugnato per vizi del consenso relativamente alle singole partite.

La domanda di revisione può essere proposta:
a) nel corso dello stesso processo in cui il conto è reso;
b) in autonomo giudizio;
c) insieme ad altra domanda, nelle ipotesi di connessione.

Alla revisione si potrà procedere qualora si facciano valere nuovi elementi di fatto e con essa si mira alla rettificazione di singole partite, con la conseguenza che, se viene accolta, si dovrà correggere anche il saldo finale.

Massime relative all'art. 266 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 1151/1980

Il principio di cui all'art. 266 c.p.c., secondo cui la revisione del conto che la parte ha approvato può essere chiesta soltanto in caso di errore materiale, omissione, falsità o duplicazione di partite si applica non solo nell'ipotesi di normale accettazione del conto, ma anche allorché, in luogo dell'accettazione, il conto si sia chiuso con la prestazione del giuramento estimatorio che il collegio può deferire al creditore.

Cass. civ. n. 368/1947

La domanda di revisione di un conto già approvato se proposta nello stesso processo in cui il conto fu reso, è di competenza del giudice innanzi a cui tale processo si svolge; se proposta in separato processo come domanda autonoma, segue le ordinarie norme di competenza relative alle azioni personali; se proposta ai fini di altra domanda, costituente oggetto di tale separato processo, resta di competenza del giudice innanzi a cui questo processo si svolge secondo le ordinarie norme di competenza per connessione.

Cass. civ. n. 789/1946

L'azione di revisione di rendiconto di natura affatto eccezionale, presuppone la definizione irrevocabile, convenzionale o giudiziale, del conto e superando i comuni principii della immutabilità unilaterale dei contratti e della efficacia della cosa giudicata, tende all'esame o riesame di singole partite, considerate come oggetto di contestazione autonoma, che s'impugnino per materiali ed evidenti errori, omissioni, falsità o duplicazioni, elementi di fatto nuovi, conosciuti dopo la definizione del conto.

Cass. civ. n. 438/1946

L'approvazione del rendiconto, data anche in sede stragiudiziale, può dar luogo così alla comune impugnativa per vizio di volontà (errore, violenza, dolo), come a quella speciale preveduta negli artt. 327 c.p.c. del 1865 e 266 c.p.c. vigente, ma per quest'ultima non basta proporre domande distinte, relativamente agli eventuali errori, omissioni, falsità o duplicazioni, è necessario altresì addurre elementi di fatto nuovi, venuti in luogo dopo che fu chiusa la fase di presentazione e di discussione del rendiconto con approvazione del medesimo.

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