La costituzione in pegno dei titoli nominativi: a) In maniera ordinaria
Un titolo nominativo può essere costituito in pegno: a) In maniera ordinaria. b) Mediante girata «
in garanzia ».
Sub a) Secondo le regole generali sancite negli artt.
1997 e
2024 nuovo Cod. civ., — il procedimento ordinario di costituzione in pegno di un titolo nominativo si risolve nella consegna del titolo al creditore pignoratizio nella annotazione del vincolo sul medesimo titolo e nel registro dell’emittente.
b) Mediante girata « in garanzia »
Ma, in armonia colla ammissione del trasferimento di un titolo nominativo mediante girata (
art. 2023 del c.c.) è prevista, nell'art. 2026, 1 comma, la possibilità di costituire in pegno siffatta specie di titolo «
anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola in garanzia o altra equivalente ».
Già l'abrogato art. 17, 1 comma R, D. L. 7 giugno 1923 più volte cit. disponeva, conformemente, che la girata può essere fatta con la clausola in garanzia, osservate le norme del presente Decreto, e produce tutti gli effetti di cui all’art. 455 del Codice di commercio. Ed in proposito si affermava esattamente che anche questa specie di girata doveva essere apposta sul titolo con le forme autentiche stabilite per le girate traslative di proprietà – argomentando appunto dall’inciso della disposizione che prescriveva l’osservanza delle orme del Decreto in parola.
Ma, benché l'art. 2026, 1 comma Cod. civ., non contenga un siffatto inciso, deve giungersi, anche qui, alla medesima conclusione, perché l'art. 2023, 1 comma, in quanto statuisce che «
il titolo nominativo può essere trasferito anche mediante girata autenticata da un Notaio o da un Agente di cambio», pone una norma regolante il genus «tirata», e, quindi, qualsiasi specie dì girata, sia propria che impropria, quale è la girata «
in garanzi a»; onde è applicabile direttamente a quest'ultima. Ad ogni modo, essa norma sarebbe, di certo, estensibile analogicamente, per la manifesta identità della
ratio legis.
c) Poteri del giratario « in garanzia »
L'art. 2026,2 comma, come già l'abrogato art. 17, comma R. D. L. 7 giugno 1923, vieta al giratario in garanzia di un titolo nominativo costituito, così, in pegno — di trasmettere ad altri il titolo «
se non mediante girata per procura », — applicando qui la regola generale posta già nel precedente art.
2014, 1 comma, — e proibendo, implicitamente, ma chiaramente, il suppegno del titolo.
Il suppegno potrà, eventualmente, «
essere coperto colla forma di una procura, ma sarà inetto a produrre gli effetti giuridici del pegno di fronte all'emittente, che potrà opporre al giratario tutte le eccezioni opponibili al girante ».