Coloro che hanno trasferito azioni non liberate [2023, 2354, n. 4] sono obbligati in solido con gli acquirenti per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti [1838, 2344], per il periodo di tre anni dall'annotazione del trasferimento [1534, 2355, 2355 bis] nel libro dei soci.
Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa [2472].