(massima n. 1)
La mancanza di data, nella girata di titolo nominativo (nella specie, azione), non comporta la nullità della girata medesima, in difetto di un'espressa comminatoria di legge, trattandosi di requisito non essenziale al perfezionamento ed all'efficacia dell'atto. Diversamente da quanto accade in tema di circolazione dei titoli all'ordine, la girata del titolo nominativo (nella specie, certificato azionario) a mezzo di un soggetto (nella specie, agente di cambio) che dichiari nel documento di agire in nome del legittimo portatore, ma senza che dal documento medesimo risulti il conferimento del potere rappresentativo, interrompe la serie continua delle girate, richiesta dalla disciplina che regola la circolazione del titolo, con la conseguenza che chi successivamente ne acquisti il possesso; ancorché in buona fede, non può invocare la tutela prevista dall'art. 1994 c.c., la quale postula il rispetto di quella disciplina, e rimane soggetto all'azione di rivendicazione.