(massima n. 1)
La girata per l'incasso (o per procura), secondo la disciplina di cui agli artt. 2013 c.c. e 22 R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, non trasferisce i diritti inerenti al titolo di credito, ma soltanto l'esercizio di essi, abilitando il giratario ad esigere il pagamento in nome e per conto del girante, il quale ne conserva la titolaritą. Ne consegue che il giratario, in tale ipotesi, non ha la veste di accipiens rispetto al versamento ricevuto, essendo lo stesso riferibile al girante.