(massima n. 2)
Nei contratto di lotteria istantanea (nel caso di specie, lotteria «sette e vinci») disciplinato dal regolamento ministeriale emanato con D.M. 19 gennaio 1996, avente natura contrattuale, e riconducibile al contratto di lotteria disciplinato dall'art. 1935 c.c., la vincita non è subordinata all'evento futuro e incerto della estrazione del numero del biglietto vincente, ma si verifica quando il giocatore viene in possesso di un biglietto che non soltanto deve recare la combinazione vincente, ma deve anche presentare un codice di validazione corrispondente ad uno dei codici segreti preindividuati e inseriti nelle liste depositate presso un notaio. Ne consegue che, se per un errore di stampa un biglietto riporti la combinazione vincente ma non sia fornito del codice di validazione, il gestore della lotteria istantanea — che risponde verso gli acquirenti dei biglietti solo nei limiti del montepremi messo a disposizione — non è tenuto a corrispondere il premio al possessore del tagliando apparentemente vincente, ma risponde nei suoi confronti a titolo di inadempimento contrattuale, e può pertanto essere tenuto al solo risarcimento dei danni pari al costo del biglietto stesso, salvi gli ulteriori danni che questi assumesse e provasse, come conseguenze dell'errore di stampa.