(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
784 La materia dei titoli di credito non trova nei codici precedenti una disciplina generale ed organica: nel codice civile del 1865 e in quello di commercio erano contenute soltanto singole disposizioni per i titoli al portatore; mentre mancavano addirittura disposizioni generali per i titoli all'ordine, e la disciplina del titoli nominativi solo in prosieguo di tempo ha formato oggetto di una legge speciale (r. d. 7 giugno 1923, n. 1364). Le disposizioni, contenute nel libro delle obbligazioni hanno, come è chiaro, una funzione suppletiva (
art. 2001 del c.c., primo comma); si applicano cioè solo in quanto non esista una disciplina particolare ai singoli titoli di credito o questa non sia completa. Per i titoli di debito pubblico, per i biglietti di banca o per gli altri titoli equivalenti, date le loro particolari caratteristiche, la regolamentazione è esclusivamente rimessa alle leggi speciali (art. 2001, secondo comma). La disciplina dettata per i titoli di credito non si applica a quei documenti, che esteriormente presentano delle affinità con i titoli di credito, ma che da questi nettamente si differenziano per la funzione che esplicano e per gli effetti che producono (
art. 2002 del c.c.). Si allude ai cosiddetti documenti di legittimazione, la cui funzione non è di apprestare uno strumento rapido e sicuro di circolazione dei crediti, ma di precostituire un mezzo di identificazione dell'avente diritto, in modo da agevolare l'accertamento delle condizioni di legittimazione in sede di esercizio del diritto; si allude, ancora, a quei documenti che utilizzano alcuni del congegni esteriori del titoli di credito (ad esempio, la girata), ma per scopi più limitati (quello, ad esempio, di ammettere la cessione del credito senza l'osservanza delle forme proprie della cessione anche di autorizzare il giratario alla riscossione del credito) e senza produrre gli effetti che sono propri dei titoli di credito.